Con il parere C-60/18 del 29 novembre 2018 presentato alla Corte di Giustizia Europea in merito ad un'interpretazione pregiudiziale dell'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE ("End of Waste") la Avvocatura Generale dell'UE ribadisce, in mancanza di criteri specifici, il diritto di chiedere all'autorità competente (o a un Giudice Nazionale) di accertare la cessazione della qualifica di rifiuto se, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, tali rifiuti sono stati resi utilizzabili senza compromettere la salute umana e danni per l'ambiente o senza che il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione/obbligo di disfarsene.
Di fatto l'Avvocatura ribadisce la possibilità dell'applicazione dei concetti di "Sottoprodotto" e "Cessazione della qualifica di Rifiuto" espressi dal nostro ordinamento agli art. 184-bis e 184-ter del Codice dell'Ambiente.
Guarda caso il materiale oggetto del parere è il fango di depurazione ed il soggetto attenzionato è un Gestore del Servizio Idrico estone.
Lo diciamo da sempre che serve una maggiore apertura mentale e nuove soluzioni per risolvere problemi nuovi, serve uscire dagli schemi consolidati di prassi e ragionamenti.
La Comunità Europea sta facendo passi avanti in tal senso, introducendo nel suo ordinamento i principi dell'Economia Circolare.
Il progetto GWP-Green Worm Project di Pasifika Group è perfettamente in linea con il main stream delle autorità europee ... serve solo più coraggio!!